A proposito dell’entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e della Legge sugli istituti finanziari (LISFi) nel gennaio 2020, queste leggi impongono ai consulenti alla clientela l’iscrizione nel Registro svizzero dei Consulenti alla clientela.

La nozione di consulente alla clientela è piuttosto ampia e comprende gli attuali distributori di investimenti collettivi di capitali, i distributori di strumenti finanziari e i consulenti in investimenti, aventi sede sia in Svizzera che all’estero.

ARIF è dal 14.09.2020 approvata dalla FINMAin qualità di servizio di registrazione per i consulenti alla clientele.

I consulenti hanno tempo fino al 20 gennaio 2021 per richiedere l’iscrizione nel Registro. Senon faranno, non potranno più continuare la loro attività.

Tutto il team dell’ARIF rimane a vostra disposizione per chiarimenti o assistenza.

(* champs obligatoire)

Ai sensi della LserFi, i consulenti alla clientela sono «le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto fornitori di servizi finanziari» (art. 3 lett. e LSerFi).

In altri termini, una persona fisica che fornisca un servizio in ambito finanziario, ad esempio consulenza agli investimenti, gestione patrimoniale o distribuzione di strumenti finanziari, compresi investimenti collettivi di capitale, è considerata un consulente alla clientela.

Detto ciò, non tutti i consulenti alla clientela hanno l’obbligo di iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela (vedi domanda seguente: «Chi deve iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?»

L’obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela incombe sui consulenti che:

  • non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA (art. 3 LFINMA); e
  • non esercitano la loro attività per conto di una società assoggettata alla FINMA (art. 3 LFINMA).

L’obbligo di iscrizione può gravare anche sui consulenti alla clientela domiciliati all’estero che forniscono servizi finanziari in Svizzera.

In altri termini, hanno l’obbligo di iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela le seguenti persone fisiche:

  • i consulenti agli investimenti;
  • i distributori di investimenti collettivi di capitale;
  • i distributori di altri strumenti finanziari, ad esempio di prodotti strutturati.

Qualsiasi persona fisica che sarà a contatto con la clientela per offrire servizi finanziari ha l’obbligo di iscrizione.

In assenza di iscrizione, è importante notare che il consulente alla clientela non è autorizzato a proseguire la sua attività.