La LSerFI richiede al fornitore di servizi finanziari e al consulente registrato di avere un organo di mediazione per tutte le controversie con i propri clienti.

Tutti i fornitori di servizi finanziari attivi in Svizzera, compresi i fornitori di servizi finanziari stranieri i cui clienti si trovano in Svizzera, hanno l’obbligo legale di aderire a un organo di mediazione entro il 24 dicembre 2020.

La registrazione dei consulenti non può avvenire senza questa affiliazione ad un organismo di mediazione, che deve essere mantenuta per tutto il tempo della registrazione.

Gli organi di mediazione sono approvati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e sono soggetti a particolari obblighi, in particolare di proporre metodi di mediazione adeguati, di informare l’organo di registrazione dei fornitori di servizi finanziari o dei consulenti alla clientela che si sono uniti a loro, o la cui adesione è stata rifiutata, o la cui adesione è stata disdetta.

Ad oggi, i seguenti organi di mediazione sono stati autorizzati dal DFF:

Dr. Peter Wolff, c/o PricewaterhouseCoopersAG, Birchstrasse 160,
8050 Zurich
www.schlichtungsstelle.li

Avenue de la Gare 66
CH-1920 Martigny
www.finsom.ch

10, rue du Conseil-Général
CH-1205 Genève
www.ombudfinance.ch

Boulevard du Théâtre 4
case postale 5039
CH-1211 Genève 11
www.swissarbitration.org/Ombuds-FIN

Rue de la Tour-de-l’Île 1
CH-1204 Genève
https://terraxis.ch/fr/lsfin

Bahnhofstrasse 24, Case postale,
8024 Zurich
www.schlichtungsstelle.li

L’ARIF non raccomanda nessun organo di mediazione in particolare. Tuttavia, ha negoziato con alcuni di loro tariffe vantaggiose per i consulenti iscritti nel registro dei consulenti dell’ARIF e per i fornitori di servizi finanziari che li impiegano. Queste condizioni sono generalmente indicate sul sito web degli organismi di mediazione, o durante il processo di affiliazione all’organismo di mediazione.